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CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ATTIVITA' E SERVIZI

Studio tecnico trieste esegue attestati di CERTIFICAZIONE ENERGETICA ai sensi della L.R. n.23 del 18 agosto 2005 e successive integrazioni e varianti necessaria per tutti i contratti di compravendita e/o locazione per unità immobiliari e locali d'affari.

Si redige inoltre la documentazione tecnica per la detrazione del 55% ai fini IRPEF con invio all'
ENEA per tutte le tipologie di intervento soggette a tale detrazione come evidenziato nella vigente legge 296/2006 e successive integrazioni e varianti.

Le certificazioni energetiche inoltre possono servire al calcolo delle dispersioni termiche pre e post un intervento di manutenzione. Forniranno, grazie anche alla nostra consulenza, indicazioni precise circa la tipologia dei materiali da isolamento esterno (cappotto) da utilizzare per un abbattimento delle dispersioni termiche a norma di legge.

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ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA A TRIESTE E IN FRIULI VENEZIA GIULIA


www.certificazioneenergeticatrieste.it

ACE ( ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA)

Facciamo un po' di chiarezza...

Dalla data dell’08/10/06 (entrata in vigore del D.L.vo 19/08/05 n. 192, art. 6) nel caso di trasferimenti a “titolo oneroso” come vendita, permuta, transazioni, cessione o conferimento a società, è previsto l' obbligo della redazione dell’ACE l' attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici di nuova costruzione invece la regione Friuli Venezia Giulia dal 31.10.2011 si è dotata con D.G.R. n. 2055 di una procedura per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici denominata protocollo VEA valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici come stabilito dalla L.R. 18.08.2005 n°23, che sostituisce l' ACE. Tale procedura, che doveva essere valida dal 01.01.2012 anche per i trasferimenti a titolo oneroso, viene sospesa grazie all' abrogazione delle lettere a) e b) del comma 2 dell' art. 1-bis della L.R. 23/05 come riportato dal BUR n°1 del 04.01.2012 L.R. 29.12.2011 n° 18.

Ma cos'è l' ACE?

L' attestato di certificazione energetica dell’edificio è il documento che attesta la prestazione energetica ed alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi dell' immobile, la classe energetica dell' edificio o dell' unità immobiliare, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato dalla sezione “raccomandazioni” in merito agli interventi da attuare per il miglioramento della prestazione energetica dell' edificio.Vengono quindi specificati gli usi dell' energia ed in particolare il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Inoltre, viene riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio.L’attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto come per esempio la sostituzione dei serramenti esterni, la messa in opera di sistemi di isolamento termico o la sostituzione della caldaia.

Con l' entrata in vigore del D. L.vo 28/2011 in attuazione della direttiva 2009/28/CE all' articolo 6 del D.L.vo 192/05 dopo il comma 2-bis viene inerito il comma 2-ter che specifica come debba essere inserita nei contratti di compravendita apposita clausola con la quale acquirente e conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione degli edifici.
Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1 bis, 1-ter e 1-quater.
Viene inoltre inserito il comma 2-quater che impone dal 01.01.2012 di riportare negli annunci commerciali di vendita l' indice di prestazione energetica contenuto nell' attestato di certificazione energetica.

Chi può redigere l' ACE?

I soggetti abilitati ai fini dell' attività di certificazione energetica degli edifici sono specificati dal D.Lgs. 115/08 che all' Allegato 3 riporta:
“2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
-1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.
-2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. <….> Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

Dove depositarla?

Dal 2 gennaio 2012 in Friuli Venezia Giulia gli attestati di certificazione energetica devono essere depositati presso ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile oppure inviati via posta elettronica certificata allo stesso ente.
Attualmente rimane comunque aperto un ufficio alla regione Friuli Venezia Giulia per il deposito delle certificazioni.

Trieste 01.03.2012 arch. Diego Franciosa

e-mail:diego_franciosa@virgilio.it


 

ACE

VEA

Nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia edifici residenziali e uffici.

 

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Trasferimento a titolo oneroso: clausola nel contratto e consegna.

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Locazioni di edifici già dotati di attestato: clausola nel contratto e consegna.

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Annunci di vendita: riportare l' indice di prestazione energetica contenuto nell' ACE.

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